Si riporta di seguito un estratto dalla nota pubblicata il 15 maggio 2020 da Unioncamere relativamente alle attività di sanificazione. Quanto segue si riferisce in particolare alla sanificazione degli impianti al servizio degli edifici, ovvero il punto 6 della nota.

La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d’uso dell’impianto oppure rimedio ad eventi accidentali per garantire il normale funzionamento dell’impianto, dovendo essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell’attività principale e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione. Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese – REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di impianto.
Codice Ateco: 43.22.01 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

La nota integrale è reperibile all’indirizzo www.unioncamere.gov.it